Reimpianto, ripristino e completamento del Libro fondiario
Il reimpianto, ripristino e completamento del Libro Fondiario è regolato dalla Legge regionale 1 agosto 1985, n. 3 e successive modifiche (Legge regionale 3 novembre 1989, n. 8).
La procedura prescritta dalla legge ha luogo nei seguenti casi:
- reimpianto: smarrimento, distruzione od inservibilità di tutto o di parte del libro maestro;
- ripristino: grave discordanza fra lo stato tavolare e catastale e quello di fatto;
- completamento: iscrizione di uno o più immobili non compresi in alcun Libro fondiario.
Il reimpianto, ripristino e completamento di un Libro fondiario avviene d'ufficio. La Giunta provinciale, sentito il comune interessato e la Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano, fissa la data d'inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.
I rilievi sono espletati nella sede del Comune alla quale il comune catastale appartiene. La Commissione fissa la data d'inizio dei rilievi mediante avviso pubblico e convoca tutte le persone aventi un interesse legittimo nel rilievo, che potranno produrre i documenti atti a dimostrare ed a tutelare i propri diritti.
Ultimati i rilievi, si procede alla compilazione delle nuove partite tavolari e chiunque, se interessato, può prendere visione dei verbali, delle mappe catastali e delle relative modifiche assunte in commissione.
Con il giorno di apertura del nuovo Libro fondiario quello già esistente è posto fuori uso.
Completato il lavoro, il commissario rimette il progetto del nuovo Libro fondiario alla Commissione regionale di revisione del Libro fondiario istituita presso la Corte d'Appello di Trento, la quale provvede al controllo degli atti. Ultimato il controllo, il commissario effettua le eventuali rettifiche od integrazioni dei rilievi.
La Corte d'Appello di Trento provvede quindi, mediante editto, alla dichiarazione di apertura del nuovo Libro fondiario ed all'avviamento della procedura di rettifica.
Trascorso il termine fissato, la Corte d'Appello di Trento pubblica un secondo editto.